Litispendenza internazionale. Non impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza con cui si nega la sospensione del processo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025 n. 12589

Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025 n. 12589 - Pres. Tricomi, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice che abbia espresso una valutazione di infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata dalla moglie australiana in ordine alla asserita litispendenza internazionale, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ascolto dei figli minori, riservandosi di provvedere in ordine alle ulteriori istanze avanzate dalle parti, nonché autorizzando i coniugi a vivere separati e invitando le parti a rispettare l'accordo provvisorio, non può in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

 
Separazione e divorzio - Processo civile – Regolamento di competenza – Litispendenza internazionale - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Pronuncia dei provvedimenti provvisori e urgenti – Rif. Leg. artt. 39, 42, 295, 473-bis.22, 473-bis.49 cod. proc. civ.; artt. 7, 64 lett. f) e 65 della L. 31 maggio 1995, n. 218

editor: Cianciolo Valeria