Valutata la sussistenza dello stato di abbandono, il giudice deve verificare se l’interesse del minore a vedere recisi i rapporti con i genitori debba prevalere sul quadro delle carenze genitoriali. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12339

Domenica, 25 Maggio 2025
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Iofrida, Ord., 09/05/2025, n. 12339 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da cagionare danni irreversibili al minore.

Tanto premesso, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. n. 184 del 1983 , e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi e non sovrapponibili fra loro: peraltro, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44 della L. n. 184 del 1983.

Rif. Leg.  Artt. 8, 9, 10, 12, 15, 44 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Art. 315-bis. c.c.; Art. 30 Cost.

Stato di adottabilità – Carenze genitoriali – Pregiudizio per il minore – Diritto del minore a crescere nella famiglia di origine – Interesse del minore

Viene impugnata nanti la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che ha confermato la decisione di primo grado dichiarativa dello stato di adottabilità di una minore, vissuta sin dalla nascita in un contesto familiare del tutto degradato e inidoneo.

La Suprema Corte respinge tutti i motivi di ricorso.

In primo luogo, Corte rileva che il prioritario diritto dei minori di crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità qualora, nonostante l'impegno profuso dai genitori per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la loro incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli.

Posto che l'accertamento di una condizione di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità non sono il necessario antecedente processuale del procedimento ex art. 44 L. 184/1983, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità genitoriale dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun profilo inerente ai diritti del minore.

Quanto all’'ascolto della minore ultradodicenne è stato motivatamente escluso dalla Corte d'Appello perché palesemente in contrasto con il suo interesse, e  ciò in conformità all’art. 473-bis.4 c.p.c. pur essendo il procedimento di adozione di minori di età è escluso in ogni caso dall'operatività della Riforma (art.473-bis c.p.c.).

Quanto alla CTU, la Corte d'Appello ha rilevato che essa non fosse necessaria alla luce delle emergenze istruttorie, concludendo nel senso soprattutto della incapacità di recupero dell'idoneità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze della minore, e ciò correttamente motivando alla stregua della giurisprudenza di legittimità.

 

editor: Fossati Cesare