Competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto del rendiconto finale dell’amministratore di sostegno è il Tribunale in sede contenziosa. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 maggio 2025, n. 12615
In considerazione del disposto di cui agli artt. 386 c.c. e 45 disp. att. c.c. tenuto conto che l'art. 386 c.c. si applica all'amministrazione di sostegno per il tramite dell'articolo 411, primo comma, c.c., l'impugnazione del decreto che non ha approvato il rendiconto finale dell’amministratore di sostegno emesso dal giudice monocratico quale giudice tutelare deve decidersi con sentenza del Tribunale in sede contenziosa. Tale sentenza è appellabile ai sensi dell'articolo 339 c.c., ma non ricorribile per Cassazione. Il rinvio in toto all'articolo 386 c.c. contenuto nell'articolo 411 c.c. trova spiegazione nella considerazione che il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno, a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare, data l'importanza che lo stesso riveste in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice. Considerato il procedimento a cognizione piena che può eventualmente instaurarsi in seguito alla impugnazione, non avrebbe avuto alcuna spiegazione comprensibile la scelta del legislatore di differenziare la fase di impugnazione del decreto sul rendiconto dell'amministrazione di sostegno rispetto a quello del tutore.
Rif. Leg. Artt. 386, 411 c.c.; Art. 45 disp.att.c.c.; Art. 45 c.p.c.
Rendiconto finale – Mancata approvazione – Impugnazione – Regolamento di Competenza
La Corte d'Appello di Roma ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di competenza chiedendo alla Corte regolatrice di affermare che competente a conoscere dell'impugnazione promossa avverso il decreto con cui il giudice tutelare non ha approvato il rendiconto presentato all'esito del procedimento di amministrazione di sostegno fosse il Tribunale di Roma adito.
La Corte, preliminarmente, rileva che la fattispecie non è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
È stato, inoltre, chiarito che la fase dell'impugnazione cui fa riferimento l'articolo 386, comma terzo, c.c., non è quella disciplinata dall'articolo 720-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, in quanto se il legislatore avesse inteso sottoporre il decreto del giudice tutelare sul rendiconto al reclamo dinanzi alla Corte d'Appello avrebbe introdotto nell'articolo 411 c.c. il rinvio ai soli primi due commi dell'articolo 386 c.c., e non alla norma del suo complesso così come anche all'articolo 45 disp.att.c.c.
La Suprema Corte dichiara pertanto che nel procedimento in esame la competenza sull'impugnazione del rendiconto spetta al Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio deve esser riassunto nei termini di legge e che è tenuto altresì alle spese del regolamento.
editor: Fossati Cesare
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