La “vis attractiva” dell’art. 38 disp.att.c.c. trova applicazione solamente in relazione ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 1 maggio 2025, n. 11490
In tema di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui dispone l'attrazione alla competenza del Tribunale ordinario non solo quando è già pendente, ma anche quando è successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio innanzi al giudice ordinario, si applica solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della riforma (22 giugno 2022), poiché la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì a quella di instaurazione dei procedimenti della cui competenza si discute, operando negli altri casi il generale principio di cui all'art. 5 c.p.c.
cfr. Cass., n. 14104/2024
Rif. Leg. Artt. 330, 333, 38 disp.att. c.c.; Art. 45 c.p.c.
Procedimenti de responsabilitate – Divorzio - Vis attractiva – Litispendenza – Regolamento di competenza
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza promosso d’ufficio dal Tribunale di Rovereto in relazione al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Trento, il quale, nel contesto di un procedimento instaurato ad istanza del Pubblico Ministero nel 2020, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori, preso atto che nel luglio 2022 era stato depositato, da parte della madre dei minori, ricorso per divorzio, in applicazione dell'art. 38 disp. att. c.p.c., dichiarava la propria incompetenza funzionale, ritenendo competente il Tribunale ordinario.
Richiamata la disposizione dell'art. 38 disp. att. c.p.c., nella versione vigente, la Suprema Corte precisa che con la più recente riforma il legislatore ha optato per un rafforzamento del principio di concentrazione delle tutele, prevedendo che la vis attractiva del Tribunale ordinario operi pur se il giudizio di separazione, divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopo il procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, stabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso, delineato dell'art. 1 comma 37 della legge delega, il quale prevede che l'art. 38 disp. att. c.c., come riformulato, si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022.
L'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una violazione del principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Cfr. Cass. 20811/2010 ).
Da ciò consegue che verranno spostati in favore del Tribunale ordinario, in presenza del requisito della pendenza di un giudizio innanzi a quest'ultimo, soltanto quei procedimenti promossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poi.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Trento, cassando l'ordinanza di quest'ultimo dichiarativa della propria incompetenza funzionale.
editor: Fossati Cesare
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