L’assegnazione della casa coniugale risponde solamente all’interesse dei minori. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 maggio 2025, n. 13138

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 17/05/2025, n. 13138 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegnazione della casa familiare è finalizzata unicamente alla tutela della prole in quanto costituisce l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Si deve pertanto ritenere estranea alla decisione ogni valutazione relativa ad interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove a tali valutazioni  rimangano estranee le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico con il quale ha instaurato uno stabile legame

Rif. Leg.  Art. 337- sexies c.c.

Assegnazione della casa familiare – Ambiente domestico – Legame familiare

Sulla richiesta di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale stabiliva il collocamento prevalente della minore presso il padre, con facoltà di scelta sui tempi di permanenza presso la madre revocando l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre e ponendolo a carico della madre.

Osserva il Collegio che le deduzioni del ricorrente, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, non si confrontano compiutamente con il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito e di fatto sollecitano impropriamente una rivalutazione del giudizio di fatto.

La Corte d’Appello ha ritenuto con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità che il rapporto preferenziale del minore con l'habitat domestico  fosse venuto meno, in quanto la figlia si è ormai sradicata dal luogo in cui si era svolta la vita familiare quando i genitori erano ancora insieme.

A fronte della  valutazione compiuta dal giudice del merito valorizzando le dichiarazioni rese dal padre, il ricorrente propone un difforme apprezzamento  delle risultanze probatorie già scrutinate, sottratto al sindacato di legittimità.

Il ricorso è ritenuto inammissibile.

editor: Fossati Cesare