Provvedimenti indifferibili a tutela del minore dipendente dai videogiochi e della madre vittima di violenza da parte del figlio. Tribunale per i Minorenni di Milano, Ordinanza 22 aprile 2025

Venerdì, 23 Maggio 2025
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito
TM Milano, Ordinanza 22/04/2025, n. 828 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condizione di evidente e gravissimo pregiudizio in cui versa il minore, che pone non solo se stesso a rischio evolutivo, ma anche la madre, impone ex art. 333 c.c. l'adozione di provvedimenti indifferibili, e in particolare l'immediata presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali e del Servizio Specialistico dell'UONPIA competente per territorio, che devono, di concerto tra loro e in tempo immediato, dar corso al più idoneo collocamento del minore, tenuto conto delle sue condizioni psicofisiche e delle esigenze di tutela dello stesso, con autorizzazione all'esecuzione del provvedimento mediante l'uso della Forza Pubblica, se necessario, e in ogni caso nel rispetto della dignità della persona, e con richiesta dell'intervento sanitario, se necessario, all'atto dell'attuazione del provvedimento in ragione dei comportamenti del minore.

La collaborazione manifestata dalla madre, più che comprensibilmente affatica dalla gestione del figlio, confermata anche in relazione al progetto di collocamento in contesto comunitario terapeutico ed ospedaliero per le valutazioni ancora necessarie, non consente d individuare i presupposti per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della madre.

 

 

Rif. Leg.  Artt. 333, Artt. 473-bis.14, 473-bis.15, 473-bis.17, 473-bis.22 c.p.c.

Pregiudizio per il minore – Dipendenza – Violenza – Provvedimenti indifferibili – Limitazioni della responsabilità genitoriale

Ad istanza del Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Milano, in ragione della particolare gravità della situazione e di irreparabilità del pregiudizio per il minore, adottava  ex officio provvedimenti ex art. 473 bis.15c.p.c., fissando l'udienza di merito ex art. 473-bis.21c.p.c. nei termini abbreviati ai sensi dell'art. 473-bis.14 ultimo c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 164 del 2024, c.d. correttivo Cartabia.

L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano conferma un provvedimento indifferibile reso inaudita altera parte nel procedimento relativo ad un minorenne che, interrotto di sua iniziativa il ciclo scolastico obbligatorio, manifestava un comportamento di isolamento sociale, in dipendenza da mezzi elettronici, con agiti gravemente violenti verso la madre, costretta a denunciarlo e a ricorrere ai servizi sociali.

Dichiarata la contumacia della genitrice, e confermata la nomina del curatore speciale del minore già disposta con i provvedimenti indifferibili, il Tribunale assume misure protettive nei confronti della madre e del minore ponendo a carico dei Servizi Sociali e del Servizio Specialistico il computo di dare corso immediatamente al più idoneo collocamento del minore, in contesto di tipo comunitario (comunità educativa e/o integrata e/o terapeutica) e/o in contesto extra familiare e, ove necessario, anche ad un ricovero temporaneo in reparto ospedaliero specializzato per il tempo necessario alla valutazione psicodiagnostica e all'individuazione del più idoneo collocamento in struttura adeguata. 

Al Servizio viene demandato il compito di regolamentare la relazione tra il minore e la madre inizialmente con modalità osservate e protette e se ritenuto in Spazio Neutro e con tempi adeguati alle condizioni psicofisiche del minore, completare la valutazione psicodiagnostica del minore e attivare tutti gli interventi terapeutici, anche farmacologici, riabilitativi, psicoterapeutici, psicologici, educativi e scolastici necessari.

Ai Servizi anche il compito di procedere ad una valutazione psicodiagnostica della madre avviando in ogni caso sin da subito a favore della madre un supporto psicologico e ogni altro intervento di supporto ritenuto necessario.

Confermate le prescrizioni alla madre con l’avviso di ulteriori provvedimenti in violazione delle statuizioni del decreto e/o di comportamenti ostruzionistici e/o ostacolanti e/o di collaborazione soltanto formale con gli operatori dei Servizi Sociali e gli operatori dei Servizi Specialistici incaricati.

editor: Fossati Cesare