Il mancato riconoscimento sin dalla nascita del figlio di due donne è incostituzionale - Corte Cost., sent. 22 maggio 2025 n. 68
La nota a sentenza di Cesare Fossati a questa pagina
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Costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
L’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all’estero, suscettibile nell’ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore.
PMA – Status filiationis - Riconoscimento dei figli - Diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori - Rif. Leg. artt. 74, 147, 250, 254, 315 cod. civ.; artt. 6, 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; art. 8 CEDU; artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.; art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 24, paragrafo 3, CDFUE
editor: Cianciolo Valeria
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