Violenza di genere. L'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 21 maggio 2025 n. 18979

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 21 maggio 2025 n. 18979 – Pres. Villoni, Cons. Rel. Di Nicola Travaglini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore.

Violenza – Notifica dell'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare - Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.; artt. 90-bis e 299, comma 3, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria