Suicidio medicalmente assistito. Il requisito del trattamento di sostegno vitale non è in contrasto con la Costituzione - Corte Cost., sent. 20 maggio 2025 n. 66

Corte Costituzionale, sentenza 20 maggio 2025 n. 66 - Presidente Amoroso, Redattori Viganò – Antonini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è costituzionalmente illegittimo subordinare la non punibilità dell’aiuto al suicidio al requisito che il paziente necessiti, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale.

Il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l’indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l’espletamento delle sue funzioni vitali, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l’omissione o l’interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza numero 242 del 2019. Non è dunque necessario che il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire.
In assenza di una simile condizione, la Corte – reiterando considerazioni già svolte nella sentenza numero 135 del 2024 – ha ritenuto che non è discriminatorio limitare a questi pazienti la possibilità di accedere al suicidio assistito, e che tale limitazione non viola il diritto all’autodeterminazione del paziente.
Infine, la sentenza ha «ribadito con forza l’auspicio […] che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».

Aiuto al suicidio medicalmente assistito - Trattamento di sostegno vitale  - Diritto all’autodeterminazione - Questione di legittimità costituzionale – Rif. Leg. art. 580 cod. pen.; artt. 2, 3, 13, 32, 117 Cost.; artt. 8 e 14 Cedu.

editor: Cianciolo Valeria