Sottrazione internazionale di minore: la “dimora” abituale è il luogo in cui si consolida la rete di affetti e relazioni sociali del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12284
Ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione internazionale, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione, di mero fatto, va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità purchè congruamente e logicamente motivata. Peraltro, qualora al momento della proposizione della domanda il minore abbia pochi mesi di vita e sia effettivamente custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre e dal quale la madre si è allontanata con il bambino, ai fini dell'individuazione della sua "dimora abituale" occorre verificare, tenuto conto della totale dipendenza del minore dalla madre, delle ragioni, della durata e dell'effettivo radicamento di quest'ultima nel territorio del primo Stato, se tale soggiorno denoti un'apprezzabile integrazione nell'ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l'altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari
Rif. Leg. Artt. 3 e 4 Convenzione Aja 25 ottobre 1980; Art.7 L. 15 gennaio 1994 n. 64
Sottrazione internazionale di minore – Dimora abituale del minore – Interesse del minore
Viene oggi impugnato il decreto del Tribunale per i minorenni di Cagliari che, sulla base del “carattere urgente e meramente ripristinatorio della procedura", che rendeva inopportuna l'audizione del minore, anche in ragione della sua tenera età, ha accolto il ricorso del P.M. ordinando il ritorno del minore nel Regno Unito dove è nato in quanto luogo della residenza abituale prima del suo trasferimento in Italia.
Rigettati entrambi i motivi di controricorso, la Suprema Corte richiama i propri precedenti in materia di sottrazione internazionale di minore in cui si evidenzia l'importanza del fattore età nell'ambito dell’identificazione del concetto di residenza abituale, inteso quale luogo in cui il minore ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione.
Richiamata la Convenzione di Istanbul del 2011, si ricorda che in caso di sottrazione internazionale di minore, il giudice, qualora venga dedotta ed allegata la ricorrenza di una forma di violenza, deve verificare, ove questa risulti accertata, se e in quale misura la stessa sia tale da incidere sulla complessiva valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di rientro richiesto, sia pure nei limiti previsti dall'art.13 lett. b) della Convenzione dell'Aia.
Orbene, la decisione impugnata è strutturata su aspetti prettamente formali e non ha adeguatamente vagliato il concetto di residenza abituale del minore in rapporto alla tenera età (un anno e mezzo al momento dell'arrivo in Italia, nel settembre 2023), occorrendo la effettiva verifica di quale fosse la relazione del minore con il territorio inglese.
Contraddittoriamente il Tribunale, dapprima, afferma di ritenere non provate le condotte ostative (i maltrattamenti ad opera del compagno e padre del minore) allegate dalla madre del minore e poi ritiene di non poterle in ogni caso esaminare, spettando ogni valutazione al giudice inglese, senza considerare che la domanda di rimpatrio può essere respinta solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la cui sussistenza non può ritenersi provata sulla base delle sole valutazioni compiute dalle autorità competenti dello Stato estero di residenza del minore, senza che il giudice italiano svolga i necessari ulteriori accertamenti, anche mediante indagine tecnica (cfr. Cass. 32526/2023).
In accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Cagliari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.