Fondo patrimoniale. Non c’è simulazione se emerge la volontà delle parti di costituire un vincolo sui beni - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025 n. 12247

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12247 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se emerge l’effettiva volontà delle parti di vincolare alcuni beni (la casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consente dall'art 170 c.c., all'uopo utilizzando uno schema negoziale tipico quale è il fondo patrimoniale, il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia, non vi è simulazione.

La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per destinarli ai bisogni della famiglia è atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela, fatta salva la possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria.

Fondo patrimoniale – Simulazione dell’atto – Volontà delle parti – Vincolo segregativo del bene – Azione revocatoria - Rif. Leg. artt. 167, 170, 1414 e 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria