L’amministratore di sostegno svolge una funzione pubblica - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 14 maggio 2025, n. 18242
Lunedì, 19 Maggio 2025
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Amministrazione di Sostegno
| Legittimità
L’art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Di conseguenza, l'amministratore di sostegno, al pari di tutore e del curatore, esplicando un'attività finalizzata alla cura della persona e all'amministrazione dei suoi beni, esercita una potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare. Del resto, a rilevare il carattere pubblicistico della funzione, il fatto che l'incarico è conferito dal giudice e si svolge sotto la direzione e vigilanza del medesimo, che è disciplinato dalle norme del codice civile e che consiste sostanzialmente nello svolgimento di un'attività "ausiliaria" all'esercizio di una funzione giudiziaria.
Diritto penale della famiglia – Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di pubblico ufficiale – Peculato e appropriazione indebita – Differenze; Rif. Leg. Artt. 357 e 646 c.p.
Diritto penale della famiglia – Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di pubblico ufficiale – Peculato e appropriazione indebita – Differenze; Rif. Leg. Artt. 357 e 646 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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