Maltrattamenti. La modalità prevaricatoria dell'autore del reato anche alla presenza della Polizia configura lo stato di flagranza - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15 maggio 2025 n. 18339

Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 15 maggio 2025 n. 18339 - Pres. Villoni, Cons. Rel. Di Nicola Travaglini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti.
La Polizia giudiziaria prima e l'Autorità giudiziaria poi devono operare  una valutazione complessiva dei fatti, non limitandosi a quantificare, in modo formalistico e semplicistico, gli atti che lasciano evidenze fisiche, che, peraltro, nella specie, erano presenti, ma soprattutto, non devono tralasciare di valorizzare l'accertamento delle umiliazioni o delle aggressioni, anche verbali, patite dalla persona offesa per diretta constatazione degli operanti oppure acquisendone conoscenza attraverso le sue dichiarazioni (sue o di altri) o per diretta percezione della sua condizione di sofferenza, di paura, di ansia.
 
Maltrattamenti - Arresto obbligatorio in flagranza – Misure pre-cautelari – Tutela della vittima -  Rif. Leg. artt. 572 e 612-bis cod. pen.; artt. 380  e 381 cod. proc. pen.; Convenzione di Istanbul

editor: Cianciolo Valeria