La presunzione di paternità postula un atto di nascita di figlio legittimo o il possesso dello status. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12331

Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 09/05/2025, n. 12331 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 c.c., nè si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito

 

Rif. Leg. Artt. 231, 232, 250, 253, 269 c.c.

Presunzione di paternità – Riconoscimento – Dichiarazione giudiziale di paternità

Il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda avanzata dalla madre esercente la responsabilità genitoriale, dichiarava la minore, affidata in via esclusiva alla madre, figlia del padre naturale, al quale veniva concessa la facoltà di vederla in presenza della madre e a carico del quale veniva posto l’obbligo di mantenimento mensile oltre al rimborso per il periodo dalla nascita alla notifica della citazione.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania.

Su ricorso del padre naturale, la Corte rileva che, come accertato in sede di merito, la minore, pur nata in costanza di matrimonio, non venne denunciata dalla madre come figlia del marito, così disattendendosi la presunzione di paternità.

La decisione impugnata risulta immune da vizi e il ricorso è da ritenersi inammissibile.

editor: Fossati Cesare