Infondato il reclamo avverso il piano di ristrutturazione del debito che assicuri al creditore privilegiato un soddisfacimento almeno pari a quello realizzabile ai sensi dell’art. 67, quarto comma, c.c.i.i.. Corte d'Appello di Genova, sent. 16 maggio 2025
In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi.
Rif. Leg. Art. 67 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Omologazione piano di ristrutturazione dei debiti – Crediti privilegiati – Soddisfazione non integrale – Valore di mercato del bene – Liquidazione
La sentenza de qua viene pronunciata all’esito del procedimento di impugnazione avverso la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per asserita violazione dell’art. 67, iv c., c.c.i.i.; parte reclamante, in via subordinata, insiste sul diritto di prelazione dell'eventuale residuo credito ipotecario.
La Corte d’Appello di Genova respinge entrambi i motivi di gravame, non senza avere preliminarmente richiamato le ragioni dell’indebitamento.
Il piano di ristrutturazione dei debiti omologato prevedeva il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario mediante la vendita della nuda proprietà dell’immobile il cui valore è stato stimato in euro 114.400,00, valutazione superiore a quella ritenuta congrua dall’O.C.C. Il caso di specie, pertanto, non rientra tra quelli disciplinati dal quarto comma dell’art. 67 c.c.i.i. essendo previsto il pagamento integrale del debito; in ogni caso, anche nell’ipotesi remota di vendita per un valore inferiore di oltre due terzi rispetto al valore stimato, la condizione prevista dalla citata norma sarebbe rispettata, in quanto al creditore sarebbe comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile. Sul diritto di prelazione dell'eventuale residuo credito ipotecario la Corte rileva che è prevista ex lege la falcidiabilità dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, ferma la valutazione del bene, nel caso concreto, idonea ad assicurare il soddisfacimento del creditore privilegiato.
Pro veritate, come statuito dalla Suprema Corte, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, ma nessun ulteriore trattamento preferenziale può essere concesso al creditore ipotecario, rispetto a quello previsto ex lege.
Tanto premesso,il reclamo viene rigettato.
editor: Fossati Cesare
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