L’incapacità genitoriale e l’insussistenza di valide risorse familiari determina lo stato di adottabilità del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13 maggio 2025, n. 12822

Sabato, 17 Maggio 2025
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caiazzo, Ord., 13/05/2025, n. 12822 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore qualora in seguito alla valutazione delle specifiche emergenze processuali riguardanti, in particolare, i genitori, le loro condizioni economiche, la conflittualità fra gli stessi e i tratti di personalità emersi dalle relazioni dei servizi sociali incaricati e dalla c.t.u., le circostanze di vita e i contegni tenuti dai medesimi anche dopo l'apertura dei procedimenti minorili, si evinca l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari e anche di significativi legami fra il minore e i genitori, soprattutto qualora le valutazioni diagnostiche abbiano espressamente escluso l'opportunità di un riavvicinamento fra il minore e la sua famiglia di origine, rendendosi così inapplicabile l’istituto dell’adozione ex art. 44 L. 184/1983, considerata la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare la prevalenza dell'interesse del minore a non recidere il legame con i familiari nel contesto di origine.

 

Rif. Leg. Artt. 8, 10, 12, 15 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Artt. 153, 325 c.p.c.

Dichiarazione di adottabilità – Carenza delle figure genitoriali – Legami con la famiglia di origine - Notifica del provvedimento – Termine per impugnare – Remissione in termini

Disposta la riunione del ricorso proposto dalla nonna con quello presentato dal padre del minore attesa la connessione soggettiva e oggettiva tra le due cause, la Corte respinge le censure avanzate alla pronuncia della Corte d’Appello che rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dichiarativo dello stato di adottabilità.

Il ricorso principale è ritenuto inammissibile.

Preliminarmente si rileva che non è fondata l'eccezione del ricorrente secondo la quale notifica del provvedimento avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio eletto all'atto della costituzione del reclamante, con la conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione, dato che la notifica della sentenza a mezzo pec all'indirizzo telematico del difensore è valida e idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni che, nella fattispecie, non è stato osservato.

Inoltre, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, la sentenza impugnata non risulta priva della sottoscrizione, recando l'indicazione della firma digitale del Presidente e dell'estensore e del numero di causa.

Il ricorso incidentale promosso dalla nonna del minore è del pari inammissibile.

In tema di adozione, l'art. 12 della L. n. 184 del 1983 limita le categorie delle persone che devono essere sentite nel procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lui, e ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del 1983, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità.

Nella specie, la ricorrente nulla ha allegato circa la questione dei rapporti significativi con il minore quale fatto che l'avrebbe legittimata a ricevere la notifica della sentenza di primo grado e in ogni caso, dalla sentenza impugnata, si evince l'insussistenza di tali rapporti con la stessa ricorrente.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per difetto d'interesse da parte della ricorrente, e in quanto diretti, come anche il quarto e il quinto motivo, del pari inammissibili,  ad una revisione dei fatti accertati ed esaminati dalla Corte di merito, la quale ha esposto che il Tribunale, nel valutare i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore, aveva considerato non solo la condizione dei genitori ma anche le risorse parentali, rilevando l'assenza di figure di riferimento.

Entrambi i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili.

editor: Fossati Cesare