Revenge porn. Giudice competente territorialmente è quello della residenza dell'imputato - Cass. Pen., Sez. V, sent. 16 maggio 2025 n. 18473
La condotta di "invio", come quelle di "pubblicazione" e di "diffusione", punita dall'art. 612 ter (primo e secondo comma) cod. pen., si consumano nel momento in cui l'autore digiti, quando le medesime avvengano attraverso strumenti informatici, il comando che ne dispone l'invio o la diffusione, non potendosi pertanto dare rilievo alcuno al pervenimento delle immagini all'indirizzo o alla destinazione scelta.
Se ne deduce che, anche ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, irrilevante è il luogo in cui le immagini sessualmente esplicite sono state ricevute, costituendo, il pervenimento delle stesse, un momento successivo alla già avvenuta consumazione del reato.
Revenge porn - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Giudice competente – Rif. Leg. art. 612-ter cod. pen; art. 8 e 9 cod. proc. pen.; legge 19 luglio 2019 n. 69.
editor: Cianciolo Valeria
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