Godimento del bene tra coeredi e obbligo di corresponsione dei frutti civili - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 13 maggio 2025, n. 12662
In caso di comproprietà di un bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito, poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà.
Successioni - Scioglimento comunione ereditaria – Domanda di divisione - Comproprietà di un bene – Corresponsione frutti civili; Rif Leg. Artt. 2697 e 723 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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