Modifica delle condizioni di divorzio: occorre accertare un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti in relazione alla funzione composita dell’assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13 maggio 2025, n. 12792
In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione, l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno in base agli indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali, in modo tale da poter determinare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
Rif. Leg. Artt. 5, comma 6, e 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità perequativa – Giudicato
Già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza definitiva il Tribunale di Cassino respingeva la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie, riconoscendo a carico del marito il solo contributo al mantenimento della figlia. La Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado, mentre la Corte di Cassazione, su ricorso della moglie, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, cassava con rinvio il provvedimento impugnato.
Riassunto il giudizio nanti la Corte d’Appello, il marito veniva condannato a corrispondere l’assegno divorzile a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato il divorzio fino alla data in cui, nel giudizio promosso dal marito innanzi al Tribunale di Cassino per la revisione del contributo al mantenimento della figlia, la controricorrente aveva depositato comparsa di risposta con domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile, poi rigettata con provvedimento divenuto definitivo.
Su ricorso del soccombente, la Suprema Corte osservava preliminarmente che l'ambito di operatività del giudicato è correlato all'oggetto del processo senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cfr. Cass., n. 33021/22).
In tema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio.
Nella circostanza, la domanda riconvenzionale dell'ex moglie nanti il Tribunale di Cassino aveva ad oggetto la modifica della statuizione contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel precedente giudizio, nel quale era stata rigettata una domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ma la domanda esaminata dal Tribunale nel procedimento di revisione è diversa da quella oggetto del giudizio in esame, nell'ambito del perimetro valutativo segnato dalla precitata ordinanza della Corte di Cassazione.
Pertanto non è accoglibile l'assunto del ricorrente secondo il quale non era dato scindere artificiosamente il periodo di godimento dell'assegno divorzile sulla base della sovrapposizione dei due giudizi riguardanti tale diritto, in quanto inesistente il giudicato interno.
Il ricorso pertanto viene rigettato.
editor: Fossati Cesare
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