Adottabilità del minore: il giudice del merito deve operare un giudizio prognostico teso a verificare l’irreversibile non recuperabilità delle capacità e competenze genitoriali. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12330

Giovedì, 15 Maggio 2025
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 09/05/2025, n. 12330 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La dichiarazione di adottabilità di un minore si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. Peraltro, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.

Rif. Leg. Artt. 1 ,8 ,10 e 15 legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Artt.  7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; Art. 8 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996

Dichiarazione di adottabilità – Abbandono morale e materiale – Valutazione prognostica

Oggetto di censura è la sentenza della Corte d’appello di Genova che ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dichiarativo dello stato di adottabilità del minore, la sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'interruzione di ogni rapporto del minore con i genitori e la previsione di inserimento in idonea famiglia adottiva.

Sul ricorso promosso dal solo padre, la Corte di Cassazione rammenta che il diritto prioritario fondamentale del figlio di vivere con i propri genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, come previsto dall'art.1 della legge n.184/1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, dovendo il giudice del merito prioritariamente verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborazione dei genitori; solamente ove risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.

Nella fattispecie, la Corte di merito laddove ha obliterato completamente il giudizio prognostico che il giudice del merito deve operare per verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale.

La sentenza impugnata viene cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.

 

editor: Fossati Cesare