Scioglimento della comunione ereditaria. Se non c’è contestazione ed incertezza sulla titolarità si ritiene provata la situazione di comproprietà - Cass. Civ., Sez. II, ord.13 maggio 2025 n. 12660
Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza; tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà.
Divisione ereditaria – Scioglimento della comunione ereditaria – Verifica della titolarità del diritto di comproprietà - Rif. Leg. artt. 713 e 2697 cod. civ.; artt. 99, 100, 153 e 345 cod. proc. civ.; artt. 24 e 42 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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