Scioglimento della comunione ereditaria. Se non c’è contestazione ed incertezza sulla titolarità si ritiene provata la situazione di comproprietà - Cass. Civ., Sez. II, ord.13 maggio 2025 n. 12660

Giovedì, 15 Maggio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13 maggio 2025 n. 12660 - Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Giannaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza; tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà.
 
Divisione ereditaria – Scioglimento della comunione ereditaria – Verifica della titolarità del diritto di comproprietà - Rif. Leg. artt. 713 e 2697 cod. civ.; artt. 99, 100, 153 e 345 cod. proc. civ.; artt. 24 e 42 Cost.

editor: Cianciolo Valeria