La contestazione della autenticità del testamento deve avvenire con un'apposita domanda - Cass. Civ., Sez. II, ord. 13 maggio 2025 n. 12753

Giovedì, 15 Maggio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 13 maggio 2025 n. 12753 - Pres. Manna, Cons. Rel. Mondini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice può validamente e correttamente ritenere l’irrilevanza del testamento per l'assenza di qualsivoglia domanda intesa ad accertarne (positivamente o negativamente) la validità
La contestazione della autenticità del testamento deve avvenire necessariamente in via d'azione e dunque con la proposizione di un'apposita domanda o in via principale o in via riconvenzionale, e non già in via d'eccezione.
 
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano sostenuto che, in realtà, la questione della validità di tale testamento fosse rilevante perché il giudice di primo grado, riconoscendo la legittimità dell'istituzione di un legato  si era espresso nel senso della validità, mentre, essi ricorrenti avevano in appello eccepito la nullità della scheda testamentaria per non autenticità della sottoscrizione in apparenza del de cuius.

Successioni – Testamento – Autenticità del testamento olografo - Nullità del testamento – Rif. Leg. artt. 602, 620, comma 3, 684, 1418 e 1421 e 2700 сod. civ.; artt. 112, 221, 222, 345, 355 с.р.с.

editor: Cianciolo Valeria