Stranieri. Il giudice deve accertare la conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare da parte dell'interessato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2025 n. 12723

Giovedì, 15 Maggio 2025
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 maggio 2025 n. 12723 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento di respingimento sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato all'autorità amministrativa nel cosiddetto foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto.
Accertamento che nella specie è mancato giacché il giudice di pace non ha verificato, con riferimento agli atti (foglio notizie o altro) o mediante apposita audizione, che lo straniero conoscesse la lingua inglese oppure la lingua italiana.

E’ nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
 
Stranieri – Immigrazione- Decreto di espulsione – Conoscenza della lingua – Rif. Leg. art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

editor: Cianciolo Valeria