Matrimonio forzato. Se l’autodeterminazione è ridotta ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025 n. 12378
Martedì, 13 Maggio 2025
Giurisprudenza
| Stranieri
| Matrimonio
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerta che l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio insinuativo non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, al punto da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano cosi inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "seri motivi di carattere umanitario" di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Stranieri – Diritto penale della famiglia - Matrimonio forzato – Status di rifugiato - Rif. Leg. Convenzione di Istanbul; artt. 8 e 14 lett. b) D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 (“attuativo della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”),
editor: Cianciolo Valeria
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