Adozione. Notifica a mezzo PEC della sentenza della Corte d'Appello idonea per il decorso del termine breve - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 maggio 2025 n. 12409

Lunedì, 12 Maggio 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Adozione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 maggio 2025 n. 12409 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 17, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della 1. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione "ex officio". Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, "ex actis", la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva.

Adozione – Processo civile - Notifica della sentenza della Corte d’Appello – Termine breve per impugnare in Cassazione – Rif. Leg. art. 333 cod. civ.; artt. 1, 8, 12, 15, 17 e 21 della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 133, comma 2, cod. proc. civ.; art. 45 disp. att. c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria