Mantenimento del figlio maggiorenne, retroattività della statuizione giudiziale ed irripetibilità della prestazione - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. 24 febbraio 2025

Si ringrazia l'Avvocata Fernanda D'Ambrogio, Presidente della Sezione Ondif di Caserta e membro dell'esecutivo nazionale, per la segnalazione dell'interessante provvedimento.

Lunedì, 12 Maggio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Caserta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24 febbraio 2025 – Pres. Rel. D’Onofrio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.


Modifica delle condizioni di divorzio – Carattere alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne - Retroattività della statuizione giudiziale - Irripetibilità della prestazione - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria