Non costituisce ragione per revocare l'assegno divorzile la sentenza di nullità del matrimonio religioso - Trib. di Santa Maria Capua Vetere, Sent., 01 aprile 2025, n. 1067
In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può, dunque, proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.
Divorzio – Assegno divorzile – Sentenza ecclesiastica – Nullità del matrimonio religioso; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
editor: Ferrandi Francesca
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