Ai fini di un percorso terapeutico personalizzato possono essere superati i limiti di spesa pubblica. Consiglio di Stato, Sentenza 10 aprile 2025
In ipotesi di uno specifico piano terapeutico che preveda l’alternanza di periodi di ricovero in struttura e altri di permanenza a casa in ragione della peculiarità del quadro clinico del paziente, le disposizioni che distribuiscono gli oneri di mantenimento ponendo limiti a carico della amministrazione devono essere letti in combinato con le previsioni che consentono un superamento del tetto assegnato all’ente che gestisce il servizio in presenza di specificità assistenziali, e ciò in conformità al principio secondo il quale al ricorrere delle condizioni necessarie il Servizio Sanitario provvede alle rette per i malati con patologie
cfr. Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2024 n. 21162 – Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2022 n. 7092.
Rif. Leg. Artt. 5, 6 Delibera Alisa 73/2018
Ricovero in struttura – Mantenimento posto – Partecipazione pagamento retta – Regime terapeutico personalizzato – Superamento standard spesa
Nella fattispecie, la tutrice di una signora milanese affetta da una patologia che richiede assistenza specializzata aveva individuato in Liguria una struttura gestita da una cooperativa in grado di erogare un servizio assistenziale secondo un progetto terapeutico che prevedeva l'alternanza di periodi di ricovero e periodi di permanenza a casa, per una media di circa 150-180 giorni di assenza all'anno.
La cooperativa che gestisce la struttura aveva chiesto all'ATS di Milano di riconoscere economicamente il mantenimento del posto anche durante le giornate di assenza della paziente, proponendo un onere del 70% della retta per i primi 40 giorni e del 50% per le ulteriori giornate. L'ATS si era limitata a riconoscere il 70% della retta per un massimo di 40 giorni l'anno, secondo le regole stabilite dalla Regione Liguria (dove si trova la struttura), con la sola eccezione del periodo pandemico per il quale aveva autorizzato il pagamento per 82 giorni.
Sostiene il Consiglio di Stato che l’art. 6 della Delibera ALISA n. 73/2018, o meglio dell’accordo contrattuale quadro ad essa allegato, che prevede che l’Amministrazione non assuma oneri a titolo di mantenimento posto oltre il limite dei 40 giorni, debba essere letto in combinato con l’art. 5 della stessa delibera che prevede che il budget possa essere superato al ricorrere di specificità clinico assistenziali, previa valutazione.
E, nella circostanza, non è richiesto un riconoscimento totale e automatico della retta, quanto piuttosto un accordo con la struttura interessata in coerenza con i principi generali in materia di tetti tariffari.
Il Consiglio di Stato si riporta ad una precedente ordinanza cautelare n. 595 del 2023, adottata all’esito dell’appello cautelare proposto dalla ricorrente contro il diniego della sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato, cui fondamenti vengono riproposti:
- i periodi di rientro in famiglia non comportano una interruzione del percorso terapeutico, ma sono parte dello stesso
- il provvedimento negativo incide in concreto sulla praticabilità del regime assistenziale prestato dalla comunità e dunque non soltanto sul suo finanziamento
- l’appellante ha documentato l’assenza allo stato di alternative terapeutiche equipollenti
In definitiva, dalla documentazione medica emerge che quello in esame è l’unico percorso terapeutico possibile.
L’impugnazione della Pubblica Amministrazione viene respinta.
editor: Fossati Cesare
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