L'assegno divorzile è necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 15 aprile 2025, n. 9887

Domenica, 11 Maggio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 15/04/2025, n. 9887 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, ovvero assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 2727, 2729 c.c.

Assegno divorzile: funzione assistenziale, compensativa, perequativa – Divario economico tra le parti - Presunzioni – Prova

Nel contesto di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Firenze, tra le altre, poneva a carico del marito il versamento in favore della moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, che la Corte d’Appello di Firenze riduceva, ferme le ulteriori statuizioni.

La pronuncia della Corte territoriale viene oggi impugnata nanti la Corte di Cassazione, la quale, richiamati i propri precedenti, riconosce come il giudice del merito abbia correttamente verificato l'esistenza del divario economico e reddituale tra le parti, che costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno.

Peraltro, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Con riferimento alle prove raccolte ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

In punto spese di lite, nella specie, stante la riforma della sentenza del Tribunale, correttamente la Corte di merito ha proceduto ad una nuova regolazione in conformità alla giurisprudenza sul punto.

Per tutto quanto sopra, il ricorso viene rigettato.

editor: Fossati Cesare