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Non può negarsi l'assegno di mantenimento alla figlia solo sulla base della raggiunta maggiore età - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2025 n. 12121

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 maggio 2025 n. 12121 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto:
Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.

Nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, il Giudice si era limitato a rilevare che la figlia di appena vent’anni, non aveva proseguito gli studi, senza valutare affatto la sua condizione concreta e cioè la sua capacità lavorativa in relazione alla sua formazione professionale e alle possibilità concrete del mercato del lavoro locale in generale.

Mantenimento dei figli maggiorenni – Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Rif. Leg. artt. 147, 315-bis, 316, 316 – bis, 337-septies e 2697 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria