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Dichiarazione di adottabilità e adozione mite: occorre verificare in concreto l'interesse del minore a mantenere i legami con i genitori naturali. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 7 maggio 2025, n. 12032

Giovedì, 8 Maggio 2025
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Iofrida, Ord. 07/05/2025, n. 12032 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, proprio perché finalizzato in via pressoché esclusiva a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità genitoriale dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente ai diritti del minore, anche verificando se la recisione del legame con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali. Ne consegue che la verifica in concreto dei margini di conformazione della situazione del minore ai modelli di filiazione adottiva previsti dall'art. 44 L. n. 184 del 1983, nel caso in cui sia stata domandata la dichiarazione dello stato di adottabilità, può effettuarsi soltanto dopo l'eventuale accertamento negativo della condizione di abbandono.

 

Rif. Leg. Artt. 9,10,44 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.m.ii.

Dichiarazione di adottabilità – Adozione mite – Differenze – Interesse del minore

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni laddove, dichiarato lo stato di adottabilità del minore, disponeva il divieto di ogni contatto con i familiari e confermava il collocamento del minore in Casa Famiglia in attesa dell'individuazione di una coppia a scopo adottivo. La ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio è stata ritenuta dalla Corte territoriale non rispondente all'interesse del minore, circostanza che secondo il ricorrente è imputabile alla eccessiva compressione del tempo trascorso con il genitore. Il ricorrente pertanto invoca non la revoca dello stato di adottabilità, in conseguenza dell'accertato stato di abbandono del minore, quanto la violazione del disposto dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983, non avendo la Corte di merito vagliato la possibilità di ricorso ad una adozione "mite".

Ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione con il quale si denuncia la motivazione apparente, la Corte passa ad analizzare la distinzione tra adozione piena e adozione particolare, la prima caratterizzata da una specifica procedimentalizzazione al fine di assicurare, per i minori che versino in situazione di abbandono, un’adeguata scelta dell'adottante, e la seconda che tende a rendere giuridicamente rilevante un vincolo affettivo, tra il minore e altro soggetto, mantenendo in vita i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia d'origine.

Posto che l'adozione costituisce sempre l'extrema ratio, l’accertamento di una condizione di abbandono e la conseguente dichiarazione di adottabilità non sono il necessario antecedente processuale del procedimento ex art. 44 L. 184/1983, costituendo, l’adozione legittimante e l’adozione mite, due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro.

Nella specie, si verteva in ambito di procedimento per la dichiarazione di adottabilità e la Corte d'Appello, ritenuti sussistenti lo stato di abbandono del minore e la necessità di interrompere il legame con il padre biologico (e la madre), all'esito di un'attenta valutazione, ha escluso che vi fosse spazio per un'adozione ex art. 44 L. 184/1983, come richiesto dall'appellante.

Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

editor: Fossati Cesare