Nulla la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore se il contraddittorio in appello non è stato integrato nei confronti del genitore pur non costituito in primo grado. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 3 maggio 2025, n. 11607
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Il titolo II della Legge n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla Legge n. 149 del 2001, che si riporta anche a principi sovranazionali di cui alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e alla Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, attribuisce a ciascuno dei genitori una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina la nullità della decisione adottata, la quale si ricollega a un difetto di attività del giudice, che, a fronte delle mancanze delle parti, ha l'obbligo di adottare provvedimenti per assicurare la regolarità del processo, cui segue la rilevabilità d'ufficio della nullità nel grado di giudizio successivo.
cfr. ex multis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14423 del 24/05/2023
Rif. Leg. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. Titolo II; Artt. 315 – bis, 317 - bis e 155, comma 1, c.c.
Dichiarazione di adottabilità – Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio - Nullità
Oggetto di impugnazione è oggi la sentenza con la quale la Corte d’Appello ha respinto il gravame promosso avverso la pronuncia con la quale il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità di una minore.
Il giudizio davanti alla Corte d'appello si è svolto senza che sia stato notificato l’atto introduttivo al padre della minore, sul presupposto che, avendo quest’ultimo ricevuto la notifica della sentenza di primo grado, egli avrebbe potuto proporre impugnazione contro di essa e, non avendola presentata, la sentenza del Tribunale era ormai passata in giudicato nei suoi confronti.
La Suprema Corte rileva che, per giurisprudenza consolidata, i genitori del minore, nei cui confronti occorre accertare lo stato di adottabilità, sono litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello.
Nella fattispecie, i nonni paterni avrebbero dovuto notificare anche al padre della minore l'impugnazione e, in mancanza, la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
La sentenza deve, conseguentemente, essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, perché provveda al rinnovo del giudizio di impugnazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del padre della minore.
editor: Fossati Cesare
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