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Il diritto del figlio inabile al lavoro a percepire la pensione di reversibilità della madre - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 28 aprile 2025, n. 11190

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 28 aprile 2025, n. 11190; Pres. Garri, Rel. Cons. Orio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.


Successioni – Pensione di reversibilità – Figlio maggiore e inabile al lavoro – Accertamento da parte del giudice di merito; Rif. Leg. Art. 13 r.D.L. n.636/1939, come sostituito dall'art. 22L. n.903/1965, e art. 2697c.c.

editor: Ferrandi Francesca