inserisci una o più parole da cercare nel sito

La convivenza more uxorio va accertata al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 3 maggio 2025, n. 11610

Giovedì, 8 Maggio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Convivenze | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Reggiani, Ord., 03/05/2025, n. 11610 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa

Conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 82, 83, 182 c.p.c.

Mantenimento del figlio maggiorenne – Onere della prova - Procura alle liti – Assegno di divorzio - Funzione compensativa – Funzione assistenziale - Convivenza more uxorio

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha posto a carico dell'appellato, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status, l'obbligo di corrispondere all'appellante l’assegno divorzile, confermando, per il resto, il provvedimento di primo grado. 

Preliminarmente la Corte di Cassazione ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso in quanto tardivo perché depositato oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c.

Viene respinto il primo motivo di ricorso nel quale è stato dedotta la mancata allegazione e dimostrazione del raggiungimento della maggiore età della figlia a carico della parte che ne ha chiesto mantenimento, avendo la Corte territoriale dato per acquisito il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della giovane ed essendosi interessata soltanto della determinazione nel quantum dell'assegno in coerenza con le conclusioni dell’appellante.

È ritenuta infondata la censura riferita alla violazione degli art. 83 e 182 c.p.c., mentre viene accolto il terzo motivo di ricorso.

Il Giudice d’Appello ha ritenuto insussistente la prova inequivoca di una stabile convivenza tra la moglie e un altro uomo e ha ritenuto che vi fossero elementi per dare rilievo alla valenza compensativa dell'assegno divorzile, quali l'evidente disparità tra le condizioni economiche delle parti, l'età della richiedente e le sue condizioni di salute, la durata del matrimonio e la nascita di ben quattro figli.

Nella specie l'espletamento della prova sulla convivenza more uxorio della donna avrebbe chiarito i dubbi sulla sussistenza o meno di tale convivenza, da ritenersi decisiva ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con valenza assistenziale, la quale è stata ritenuta quella prevalente, così incidendo sulla spettanza e sul quantum dell'assegno stesso.

L'accoglimento del terzo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, essendo decisivo ai fini della determinazione dell'assegno accertare, in fatto, la sussistenza o meno di una convivenza more uxorio.

In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare