Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare solo se si prova il requisito reddituale - Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 6 maggio 2025 n. 11914

Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 6 maggio 2025 n. 11914 - Pres. Esposito, Cons. Rel. Magnanensi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988), presupponga la duplice condizione la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Va, inoltre, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all'uopo idoneo.

Previdenza - Assegno per il nucleo familiare – Rif. Leg. D. L. 13 marzo 1988, n. 69; Legge 13 maggio 1988, n. 153

editor: Cianciolo Valeria