Comodato della casa coniugale e onere della prova del comodatario - Corte d'Appello Bari, Sez. III, sent. 18 febbraio 2025 n. 192

Lunedì, 5 Maggio 2025
Giurisprudenza | Casa coniugale | autonomia privata e contrattuale | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte d'Appello Bari, Sez. III, sentenza 18 febbraio 2025 n. 192 – Pres. Grillo, Cons. Rel. Sardone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione e tanto in aderenza al principio per cui l'ordinamento non tollera rapporti di durata indefinita, consentendo al comodante di chiedere liberamente la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso.

Nel caso di specie la moglie, nel corso del giudizio di primo grado non solo non aveva provato l'assegnazione a casa familiare dell'immobile e la volontà di destinarlo a tale scopo in sede di separazione, ma non aveva mai fatto riferimento all'esistenza di un accordo di comodato ai sensi dell'art. 1809 c.c., limitandosi a sostenere l'esistenza, in suo favore, di un diritto reale di godimento di uso dell'immobile.

 
Casa coniugale Comodato della casa coniugale - Onere della prova del comodatario - Rif. Leg. artt. 1803, 1809 e 1810 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria