Convivenza more uxorio. Il pagamento delle rate del mutuo sono adempimento di un obbligazione naturale - Cass. Civ., Sez. III, ord. 30 aprile 2025 n. 11337

Lunedì, 5 Maggio 2025
Giurisprudenza | Convivenze | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30 aprile 2025 n. 11337 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se l’ex compagno era, tra i due conviventi, unico percettore di reddito ed aveva provveduto a pagare, per la durata della convivenza (tre anni), le rate del mutuo, di cui era gravata la casa, nella quale entrambi i conviventi avevano vissuto tale contributo, è da ritenersi una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo.
Deve pertanto applicarsi il principio più volte richiamato dalla giurisprudenza secondo il quale l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.


Convivenza more uxorio - Principi di proporzionalità ed adeguatezza alle condizioni sociali – Rate del mutuo - Obbligazione naturale - Rif. Leg. artt. 2033, 2041 e 2043 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria