Sì all’addebito no al risarcimento dell’illecito endofamiliare - Trib. di Verona, Sent., 7 marzo 2025, n. 515


Si ringrazia l’Avv.  Barbara Lanza e l’Avv. Marina Crisafulli per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 5 Maggio 2025
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Illecito endofamiliare | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Verona
Trib. di Verona, Sent., 7 marzo 2025, n. 515; Est. Dott.ssa Claudia Dal Martello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale scaligero ha accolto la domanda di addebito, ritendo provato che la relazione extraconiugale del coniuge abbia prodotto la fine del rapporto coniugale. Tuttavia, non ha riconosciuto la domanda da illecito endofamiliare, patrimoniale e non patrimoniale che ne sarebbe derivato alla parte per la detta violazione avendo dovuto ricorrere al supporto di una psicologa, per avere subito una grave perdita ponderale ed aver sostenuto costi sia per l'attività investigativa delegata per dimostrare il tradimento, sia per il supporto di psicoterapia.
Ha puntualizzato il Collegio che non ogni violazione dei doveri coniugali comporta di per sé l'insorgere di un obbligo risarcitorio che deve essere riconosciuto unicamente in presenza di gravi violazioni, idonee in modo diretto ed immediato a ledere diritti costituzionalmente tutelati, e non quale conseguenza mediata ed indiretta di violazione dei doveri matrimoniali. In tale prospettiva, sono reputati idonei ad integrare i presupposti per il risarcimento condotte dolose di violenza domestica, o, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, plateali tradimenti che denotino una totale mancanza di rispetto per l'altro coniuge e per la sua dignità, compromettendone l'immagine e la reputazione.


Separazione giudiziale – Addebito della separazione – Prova dell’addebito – Illecito endofamiliare; Rif. Leg. Art. 151, comma 2, c.c.

editor: Ferrandi Francesca