La rinuncia del coniuge ad un contributo economico in sede di separazione o divorzio non impedisce il riconoscimento dell’assegno sociale in suo favore. Corte d'Appello dell’Aquila, sent. 1° aprile 2025
L'assegno sociale non ha carattere sussidiario cioè non è subordinato al fatto che manchino soggetti obbligati al mantenimento e in grado di provvedervi. Pertanto, la scelta del coniuge debole, in caso di separazione o divorzio, di una soluzione consensuale senza alcun obbligo patrimoniale in suo favore a carico dell'altro coniuge non evidenzia necessariamente l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale. Ai fini dell'assegno sociale rileva infatti lo stato di bisogno oggettivamente considerato, e nessuna norma richiede che esso debba essere incolpevole. La mancata proposizione della domanda di mantenimento può dipendere da varie ragioni e ai fini della negazione della prestazione è necessaria la prova concreta, anche data per presunzioni, di un comportamento fraudolento, volto a simulare artificialmente condizioni di bisogno al fine di profittare della pubblica assistenza.
Rif. Leg. Art. 3, sesto comma, L. 8 agosto 1995 n. 335
Assegno sociale – Assegno di mantenimento / divorzile – Rinuncia – Sussidiarietà - Stato di bisogno
All’esito del rinvio della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c viene riassunto nanti la Corte d’Appello il procedimento avente ad oggetto il diniego opposto dall’Inps al riconoscimento dell’assegno sociale chiesto dal ricorrente, a fare data dalla domanda amministrativa.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che non fosse stata offerta sufficiente prova della pretesa azionata, dal momento che negli accordi della separazione il ricorrente aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente e per tale motivo aveva rinunciato a qualsivoglia assegno di natura alimentare o di mantenimento e così aveva fatto anche in sede di divorzio.
La decisione di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello, in diversa composizione, nella erronea pretesa che prima ancora di rivolgersi alla solidarietà generale, il cittadino coniugato, che versi in stato di bisogno economico, sia tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi di solidarietà coniugale, che continua ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e anche dopo la morte attraverso la pensione di reversibilità.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata.
Nel caso di specie non viene ravvisato alcun elemento dal quale desumere che la rinuncia, da parte del ricorrente, all'assegno di mantenimento in sede di separazione e di divorzio sia stata finalizzata ad eludere i presupposti dell'assegno sociale e che lo stato di bisogno del ricorrente sia simulato.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente viene accolta limitatamente alle annualità per le quali risulta provato, in relazione alla documentazione prodotta in giudizio, lo stato di bisogno.
editor: Fossati Cesare
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