In sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale la Corte d’Appello non deve statuire sulle spese. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 23 aprile 2025, n. 10729
In considerazione della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo, destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione rispetto al giudizio di separazione personale pendente, pur conservando, tali provvedimenti, caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare, sia rispetto a quello camerale ex art. 739 c.p.c., ad essi sono estensibili le medesime considerazioni che valgono in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa; conseguentemente la Corte d’Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che vengono piuttosto rimesse al Tribunale al momento della definizione del giudizio.
Conf. Cass. n.19286/2023
Rif. Leg. Artt. 91, 708 abr., 739 c.p.c.
Ordinanza presidenziale – Reclamo – Natura cautelare – Spese processuli
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnato il decreto con cui la Corte d'Appello di Torino respingeva il reclamo proposto contro l'ordinanza presidenziale con cui il Tribunale di Cuneo pronunciava provvisoriamente sulla separazione coniugale.
Il motivo viene ritenuto fondato.
Preliminarmente si chiarisce che nella specie il ricorso straordinario è ammissibile in quanto limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, illegittima perché adottata in sede di reclamo.
Nel merito la Suprema Corte si allinea ai propri precedenti sul tema affermando che nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle stesse.
Il decreto impugnato viene cassato e, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, viene disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali. Viene rimessa al giudice del merito anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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