Assegno divorzile e quota del TFR in favore della moglie qualora lo squilibrio economico tra i coniugi sia ascrivibile alle scelte di vita condivise. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 23 aprile 2025, n. 10726

Venerdì, 2 Maggio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Dal Moro, Ord., 23/04/2025, n. 10726 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio, che ha funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni nella vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il richiedente ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale

 

Rif. Leg. Artt. 5, 12-bis Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 96, 380-bis c.p.c.

Assegno divorzile – Funzione perequativa / compensativa – Presunzioni – Quota TFR – Responsabilità aggravata

La Suprema Corte ritorna oggi sul tema dell’assegno divorzile allineandosi ai principi delle S.U. n. 18287/2018.

Nella fattispecie viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente accolto il gravame proposto contro la decisione con cui il Tribunale di Viterbo aveva negato all’appellante il diritto a percepire l'assegno divorzile nonché l'obbligo dell'ex coniuge di corrisponderle la quota del TFR maturato.

La Corte di Cassazione insiste nel precisare che all'assegno divorzile deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, sì da consentire al richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cass. SU 18287/2018 )

Nel caso de quo, la Corte di merito ha verificato la sussistenza dei presupposti del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 4328/2024, Cass.35434/2023), secondo cui l'assegno di divorzio presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare

Le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili, sia laddove invocano un vizio di violazione di legge, sia laddove invocano un vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, non essendo consentito, nel giudizio di legittimità, introdurre un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie che compete in via esclusiva al giudice di merito.

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e la Corte ha definito il giudizio in conformità della proposta, il ricorrente viene condannato anche ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

editor: Fossati Cesare