Addebito della separazione alla moglie che ha violato l’obbligo di fedeltà coniugale. Tribunale di Udine, sent. 13 marzo 2025

Giovedì, 1 Maggio 2025
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Affidamento dei figli | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Udine
Tribunale di Udine, Est. Diamante, sentenza 13.03.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione di intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale, ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. 

Grava sul coniuge che chiede l’addebito l’onere di provare la condotta dell’altro e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Cfr. Cass., sent. 3923/2018

Rif. Leg.  Artt. 151, 337-ter c.c. 

Separazione coniugale – Addebito – Onere della prova – Nesso di causalità - Oneri di mantenimento della prole – Mantenimento diretto

Di fronte a reciproche domande di addebito della separazione, il Tribunale di Udine rammenta l’onere della prova, gravante sul richiedente, circa la riconducibilità della crisi coniugale alla violazione cosciente e volontaria dei doveri del matrimonio da parte dell’altro coniuge e soprattutto in ordine al rapporto di causa ed effetto tra detto comportamento e la crisi matrimoniale, con la conseguenza che la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza anche di uno solo di tali presupposti comporta il rigetto della richiesta.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene la domanda della moglie non provata e pertanto non accoglibile; le deposizioni testimoniali rese nel corso dell’istruttoria hanno piuttosto indotto a ritenere che la predetta avesse avviato la relazione extraconiugale prima o comunque contestualmente al rientro del marito dalla trasferta e che tale relazione sia stata la causa della crisi coniugale e della conseguente decisione della donna di porre fine al rapporto matrimoniale. La separazione viene pertanto addebitata alla moglie per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Quanto all’affidamento e alla collocazione del minore, il Tribunale conferma il provvedimento presidenziale che già aveva disposto l’affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, invitando entrambi i genitori ad avviare un percorso di sostegno psicologico in forma individuale e uno congiunto di sostegno alla genitorialità.

Richiamati i principi di cui all’art. 337-ter, quarto comma, c.c. e la giurisprudenza sul tema, considerati i tempi di permanenza paritari presso entrambi i genitori, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, viene confermato l’obbligo di ciascuna di esse di concorrere al mantenimento ordinario diretto del figlio nei giorni di rispettiva competenza.


*Si ringrazia l'avv. Emanuela Comand, già Presidente Ondif sez. Udine

editor: Fossati Cesare