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Scuola. Quando una bocciatura può dirsi legittima? - T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., 04 febbraio 2025, n. 221

Martedì, 29 Aprile 2025
Giurisprudenza | Scuola | Giurisprudenza Amministrativa | Merito Sezione Ondif di Firenze
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., 04 febbraio 2025, n. 221; Pres. Giani, Rel. Fenicia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La decisione di favorire il rafforzamento della preparazione mediante la ripetizione della classe, anziché di privilegiare la prosecuzione del percorso scolastico nell'auspicio di un futuro recupero delle carenze dimostrate, costituisce una scelta opinabile fondata su dati obiettivi (insufficienze in ben sei materie) e rispetto alla quale il giudice non può sovrapporre il proprio apprezzamento. La mancata ammissione alla classe superiore, d'altro canto, non si atteggia come uno strumento punitivo, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni alunni rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi; e, correlativamente, l'interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti.


Istruzione pubblica e privata – Bocciatura legittima - Scuole e personale di sostegno - Scuola – Studenti; Rif. Leg. D.Lgs. n. 104 del 2010

editor: Ferrandi Francesca