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Dichiarazione di abbandono extrema ratio nell’ipotesi di definitiva irrecuperabilità delle competenze genitoriali. Corte d'Appello di Bari, decreto 15 aprile 2025

Martedì, 29 Aprile 2025
Giurisprudenza | Genitorialità | Amministrazione di Sostegno | Adozione | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte d'Appello di Bari, Sez. Civ. Minori, Est. Pres. De Scisciolo, decreto 15.04.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato da parte dei genitori a collaborare con i servizi preposti alla tutela del minore, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva.  Qualora i genitori si impegnino fattivamente nella realizzazione dei propositi espressi da tempo al fine di un recupero delle funzioni genitoriali, la decadenza dalla responsabilità genitoriale già dichiarata può essere revocata.

 

Cass. Civ, sez. I, sent. n. 7115 del 29.03.2011

 

Rif. Leg.  Artt. 330, 333, 336 c.c,

Inidoneità funzione genitoriale – Decadenza – Abbandono – Recupero capacità genitoriali – Legame affettivo

 

Nanti la Corte d’Appello di Bari viene reclamato il decreto del Tribunale che, pur avendo accertato la sussistenza di un legame affettivo, ha ritenuto i genitori non idonei allo svolgimento della funzione genitoriale nei confronti del figlio per avere manifestato una “condotta abbandonica” ed “espulsiva” nei confronti del minore, “disinteresse e disimpegno morale“ e “assenza materiale e affettiva”; nessuno dei due pareva offrire alcuna garanzia di recupero, a breve e a medio termine, delle proprie capacità genitoriali.

Respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità / improcedibilità del reclamo sollevata dal tutore, nel merito, la Corte d’Appello ritiene prive di fondamento le doglianze dei reclamanti in virtù delle molteplici circostanze fattuali dimostrative della congruità delle disposizioni adottate a tutela del minore con il provvedimento reclamato.

Il complesso delle risultanze istruttorie rivela la fondatezza della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale in quanto fondata su una valutazione di oggettiva incapacità dei genitori nello svolgimento del loro ruolo, tale da integrare i presupposti previsti dall’art. 330 c.c.

La Corte condivide appieno la valutazione del giudice di prime cure secondo il quale entrambi i genitori, al di là delle dichiarazioni rese, non hanno investito sui percorsi specialistici prescritti, dimostrando di non essere interessati realmente al recupero della relazione con il proprio figlio, nonché ad un suo rientro definitivo a casa.  Viene, pertanto, confermata la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i reclamanti.

Non risultando, dalle emergenze istruttorie, che la zia materna abbia mai avuto un rapporto significativo con il minore, deve ragionevolmente escludersi che possa svolgere un valido ruolo educativo, e pertanto non trova accoglimento l’ipotesi di affidamento del minore.

Ritiene, tuttavia, la Corte che in considerazione del profondo legame affettivo esistente tra il minore e i genitori, della difficoltà del ragazzo nell’instaurare relazioni privilegiate in ambito scolastico e comunitario, nonchè degli effetti destabilizzanti che possono derivare all’equilibrio del minore dalla brusca interruzione dei contatti con i genitori, sia opportuno disporre l’immediata ripresa dei contatti e degli incontri genitori-figlio, ove richiesti dal minore e funzionali a preservarne l’equilibrio psico-fisico, e ciò in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale. Solo in tal senso il decreto impugnato viene riformato.



*Si ringrazia l'avv. Anna Paola Mariella, associata Ondif sez. Bari, per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare