In assenza di un conflitto di interessi tra i genitori e la minore non è necessaria la nomina del curatore speciale del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 24 aprile 2025, n. 10776
Laddove la statuizione richiesta al Tribunale riguardi esclusivamente lo stato di separazione dei coniugi e il conflitto esistente riguardi solo i coniugi e l'esercizio dei diritti parentali sulla figlia minore, non venendo in rilevo un interesse di quest'ultima diverso e confliggente con quello dei due genitori che meriti di essere autonomamente rappresentato in giudizio, non vi è alcuna necessità di nominare un curatore speciale in favore della minore. Tale circostanza si verifica invero nei procedimenti de poteste, in cui si discuta dell'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale sul minore, il cui interesse - ove non sia già rappresentato da un tutore - deve necessariamente essere rappresentato da un figura terza rispetto ai genitori, qual è il curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Rif. Leg. Artt. 78, 75, 96, 182, 473-bis.8 c.p.c.
Capacità processuale – Rappresentanza processuale - Conflitto di interesse genitori /figli – Nomina del curatore speciale del minore – Responsabilità aggravata
Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che respingendo il gravame, ha osservato come, nel caso di specie, mancassero i presupposti per la nomina di curatore speciale in favore della convenuta non potendo scaturire la necessità di nomina dalle mere allegazioni (supportate da relazioni dei propri consulenti di parte) e difese della controparte, laddove dalla perizia disposta in sede penale, risultava che la predetta fosse psichicamente fosse lucida. La Corte territoriale aveva pertanto ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento peritale richiesto dall'appellante e reputato che la sentenza del primo Giudice non potesse considerarsi nulla per il fatto che previamente non sarebbe stato nominato per la minore un curatore speciale che rappresentasse la sua posizione processuale in asserito conflitto con quella dei genitori, non sussistendo siffatta ipotesi di conflitto. Ritenuto sussistente nel caso di specie un abuso dello strumento impugnatorio, condannava l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Suprema Corte ritiene, nella fattispecie, non necessaria la nomina del curatore speciale della minore, non ravvisandosi alcun conflitto tra i genitori e la minore e non trattandosi di un procedimento de potestate. Né era idonea ad introdurre un siffatto procedimento la richiesta del convenuto di affidare - in subordine, rispetto alla domanda principale di affido a se stesso - la bambina al servizio sociale. Ritiene la Corte che la figlia minore, riguardo allo status della separazione (diritto personalissimo della persona), non è e non può essere parte né formale né sostanziale, né può essere portatrice di altro tipo di interesse giuridicamente tutelabile.
La motivazione resa dalla Corte d'Appello a fondamento della decisione in punto responsabilità aggravata del ricorrente, non risulta né inesistente né apparente, essendo espressamente fondata sul fatto che l'appello fosse basato su motivi "all'evidenza infondati", relativi all'asserita incapacità naturale della appellata per asserite gravi psicopatologie che l'avrebbero resa inidonea all'esercizio della responsabilità genitoriale laddove una consulenza tecnica d'ufficio in sede penale aveva già escluso la sussistenza di alcun disturbo di personalità.
Il ricorso viene respinto.
editor: Fossati Cesare
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