La stipulazione di un contratto preliminare di vendita implica accettazione tacita dell’eredità? - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 10 aprile 2025, n. 9436

Lunedì, 28 Aprile 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 10 aprile 2025, n. 9436; Pres. Di Virgilio, Rel. Pirari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Di conseguenza, la stessa stipulazione di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all'eredità costituisce in sé accettazione tacita dell'eredità.


Successioni – Stipulazione di un contratto preliminare di vendita - Accettazione tacita - Accettazione dell'eredità; Rif. Leg. Art. 476 c.c.

       

editor: Ferrandi Francesca