La filiazione naturale può essere dichiarata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità. Tribunale di Busto Arsizio, sent. 1° aprile 2025

Tribunale Busto Arsizio, Est. Palvarini, Sent., 01/04/2025, n. 436 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condizione di "figlio legittimo" è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legittimo", con accertamento efficace erga omnes, e ciò può avvenire solo con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente. Il giudizio di disconoscimento di paternità è infatti pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Rif. Leg.  Art. 240, 243-bis, 253 c.c.; Art. 295 c.p.c.

Disconoscimento di paternità – Dichiarazione giudiziale di paternità – Prova – Pregiudizialità – Sospensione del procedimento - Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Parte attrice deduceva di avere assunto sin dalla nascita lo status di figlio legittimo del marito della madre, la quale, prima di morire, ha trovato il coraggio di svelargli, ormai superati i cinquantanni, che il vero padre era altra persona; instaurava pertanto il procedimento per il disconoscimento del rapporto di filiazione legittima e la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per effetto della mancanza del rapporto parentale.

Il Tribunale si riporta alla giurisprudenza di legittimità sul punto, osservando che è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo a cui corrisponde uno status contrastante.

L'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio come anche l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente e la rimozione dell'impedimento decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cfr. Cass. n. 15990/2013), il che rende necessaria una sospensione del giudizio pregiudicato in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale (Cfr. Cass. n. 17392/2018).

E’ in ogni caso tempo di una riforma in termini semplificanti il rapporto tra demolizione e accertamento dello stato, in quanto il sistema duale con l’avvento delle prove genetiche è divenuto inattuale stante il carattere di preminenza del risultato dell'esame, non potendosi escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni, salva ovviamente la possibilità per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi nei casi di difficile gestione.

Nella presente sede, il "preminente risultato" degli esami genetici svolti dal c.t.u. impone l’accoglimento della domanda relativa al disconoscimento della paternità.

La causa viene rimessa sul ruolo "soltanto" per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza parziale, essendo la causa già matura per le pronunce di cui alle ulteriori domande formulate da parte attrice.

editor: Fossati Cesare