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Decorrenza della revisione dell'assegno di mantenimento - Tribunale Tivoli, sent. 24 febbraio 2025 n. 198

Tribunale Tivoli, sentenza 24 febbraio 2025 n. 198 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Assegno di mantenimento - Diritto del coniuge alla percezione dell’assegno di mantenimento – Rif. Leg. artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 2, 3, 30 e 36 Cost.

editor: Cianciolo Valeria