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L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 23 aprile 2025 n. 15785

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 23 aprile 2025 n. 15785 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Di Nicola Travaglini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio.
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen., è inconferente il legame affettivo tra padre e figlio. Questo, infatti, è un elemento estrinseco all’art. 570-bis cod. pen., delitto a "consumazione prolungata", che mira, invece, a garantire al minorenne una vita dignitosa, nei termini sanciti dall'art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinché questo avvenga.


Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Obblighi di mantenimento del minore - Aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato - Rif. Leg. artt. 131-bis e 570- bis cod. pen.; artt. 2 e 30 Cost.; art. 315-bis cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria