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Nessuna revocatoria parziale se i due patti di famiglia stipulati sono inscindibili - Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 aprile 2025 n. 10536

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22 aprile 2025 n. 10536 – Pres. Scarano, Cons. Rel. Gorgoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Impossibile accogliere la domanda di revocatoria parziale se i due patti di famiglia stipulati sono inscindibili.
In tal caso, chi agisce in revocatoria deve dimostrare non che i beni oggetto siano diversi fra di loro, ma dimostrare che i due patti di famiglia sono scindibili.

La Terza Sezione della Suprema Corte con l’ordinanza 10536 del 22 aprile 2025 partendo da un caso relativo a due patti di famiglia strutturati in un unico documento, affronta il tema dell’azione revocatoria parziale esperita da una Banca nei confronti di un atto a struttura complessa.
Nel rigettare il ricorso della Banca, la Suprema Corte precisa, innanzitutto, che un patto di famiglia è perfettamente revocabile, ma che nella fattispecie non potesse essere accolta la domanda revocatoria del solo patto di famiglia disposto dal genitore, essendo questo, parte di un atto complesso ed inscindibile.

Patto di famiglia – Atto complesso e inscindibile – Causa unitaria – Azione revocatoria parziale – Rif. Leg. artt. 768-bis e ss. e 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria